Art. 15.
(Opere prime e seconde e cortometraggi).

      1. Per i lungometraggi che sono opere prime o seconde di registi esordienti e per

 

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i cortometraggi come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, la Commissione per il cinema e l'audiovisivo si riunisce non meno di tre volte l'anno per deliberare, discrezionalmente sulla base dei meriti artistici e spettacolari riconosciuti, insindacabilmente, dalla maggioranza dei membri della Commissione, quali opere prime o seconde e cortometraggi siano ammessi ai benefìci di cui al presente articolo.
      2. Alle opere ammesse ai benefìci di cui al presente articolo, è riconosciuta una sovvenzione pari al 70 per cento per le opere prime e seconde e pari all'80 per cento per i cortometraggi del costo massimo ammissibile fissato, per il primo esercizio di vigenza della presente legge, per le opere prime e seconde nell'importo di euro 1.500.000 e, per i cortometraggi di euro 100.000. Per gli esercizi successivi, l'importo dei costi massimi ammissibili è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del direttore generale dell'Agenzia.
      3. Per costo massimo ammissibile si intende il costo industriale di produzione del film. Tale costo è costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25 per cento del costo di produzione, come definito dal presente comma.